nov282018
La sesta sezione civile della Corte di Cassazione, nella recente ordinanza n. 29220 pubblicata lo scorso 13 novembre 2018, ha chiarito che l'assemblea non può decidere che siano gli stessi condomini a turno a occuparsi del servizio, a meno che tutti siano d'accordo. Una delibera a maggioranza sarebbe infatti nulla, perché pretenderebbe di modificare il criterio legale di riparto delle spese relative ai beni comuni.
La Suprema corte ha ribadito che una deliberazione adottata a maggioranza con la quale si intenda ripartire gli oneri derivanti dalla manutenzione delle parti comuni derogando ai criteri legali di cui agli artt. 1123 ss. c.c. è da ritenersi nulla per impossibilità dell'oggetto, in quanto esula dai poteri dell'assemblea quello di incidere sulla misura delle obbligazioni gravanti sui singoli condomini per forza di legge o di contratto. In casi del genere, per superare questo limite, è quindi necessario raggiungere un accordo unanime da parte di tutti i condomini, nessuno escluso.