lug172018
A partire dal 5 luglio scorso si applica la nuova classificazione dei rifiuti relativamente alla caratteristica HP14 «Ecotossico».
Il Regolamento del Consiglio dell'Unione Europea 2017/997/UE, pubblicato in GUUE il 14 giugno 2017 ed entrato in vigore il 4 luglio 2017, con applicazione a decorrere dal 5 luglio 2018 introduce variazioni all'Allegato III della Direttiva 2008/98 relativamente all'attribuzione della caratteristica di pericolo HP14 (ecotossico).
Il Regolamento introduce criteri comunitari per l'attribuzione della caratteristica di pericolo HP14, superando le informazioni introdotte dal precedente Reg.1357/2014, in vigore fino al 4 luglio 2018.
La variazione dei criteri per l'assegnazione dell'HP14 avrà inevitabili conseguenze sulla classificazione dei rifiuti: quelli che sino al 4 luglio scorso, secondo i criteri precedenti, non presentavano questa classe di pericolo potrebbero rientrare nella classificazione di ecotossico. Viceversa, potrebbe accadere che rifiuti prima pericolosi, non lo siano più.
Rispetto ai criteri ADR ("Accord Dangereuses Route"), in uso a livello italiano, il Regolamento UE 2017/997 amplia alle sostanze cosiddette "ozono lesive" la gamma delle sostanze da considerare nell'ambito della valutazione delle sostanze pertinenti. Inoltre applica il concetto di valore di soglia anche alla caratteristica di pericolo HP14, concetto già presente nell'ambito del Regolamento 1357/2014 ma fino ad ora applicabile solamente ad alcune caratteristiche di pericolo (HP4, HP8 e HP6).
Dal 5 luglio si possono verificare diverse condizioni:- Rifiuto ecotossico secondo l'ADR che rimane ecotossico anche secondo il Regolamento 997/2017;- Rifiuto ecotossico secondo l'ADR che non è più ecotossico secondo il Regolamento 997/2017;- Rifiuto non ecotossico secondo l'ADR che rimane non ecotossico anche secondo il Regolamento 997/2017;- Rifiuto non ecotossico secondo l'ADR che acquisisce la caratteristica di ecotossico secondo il Regolamento 997/2017.
Inoltre, con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento, non sono ritenute più valide dagli impianti di smaltimento/recupero le analisi chimiche antecedenti il 1° marzo 2018.