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nov
9
2017
Più chance alle imprese nell'ambito degli appalti
Finalmente è in dirittura d'arrivo il Regolamento del Ministero dell'Ambiente per avviare il cosiddetto "Made Green in Italy", lo schema nazionale su base volontaria per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale dei prodotti. Dopo il parere del 28 luglio 2017 n. 0818 del Consiglio di Stato che ha dato il via libera alla bozza di regolamento recante "attuazione dello schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale dei prodotti denominato Made Green in Italy", il dicastero dell'ambiente dovrebbe inviare a giorni alla Corte dei Conti il testo, che sarà poi pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento è attuativo dell'articolo 21, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (collegato ambiente alla Legge di stabilità 2016). L'atto normativo in commento è volto a superare la lacuna ordinamentale europea (Regolamento 2013/179/Ue del 9 aprile 2013) consistente nel fatto che "l'Italia, a differenza di molti altri Paesi europei, non ha avuto sinora un proprio marchio nazionale di qualità ambientale dei prodotti, finalizzato a valorizzare la competitività dei prodotti italiani di elevata qualificazione ambientale, all'interno della strategia europea di produzione e consumo sostenibile". L'adesione allo schema Made Green in Italy costituisce uno strumento di verifica da parte delle stazioni appaltanti delle prestazioni ambientali del prodotto ai fini del rispetto delle relative specifiche tecniche, laddove pertinenti e riguardanti il ciclo di vita del prodotto. I soggetti richiedenti che intendono aderire, con uno o più prodotti, allo schema Made Green in Italy devono:
- richiedere l'adesione separatamente per ciascuno dei propri prodotti;
- realizzare uno studio di impronta ambientale e redigere una dichiarazione ambientale di prodotto;
- garantire la conformità a tutte le pertinenti disposizioni di legge relative all'impatto sull'ambiente del proprio prodotto;
- perseguire il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali risultanti dallo studio di impronta ambientale;
- specificare almeno: le categorie di impatto che si intendono migliorare, i traguardi ambientali che si intendono raggiungere (espressi secondo gli indicatori delle categorie di impatto previsti dalla Raccomandazione 2013/179/CE e successive modifiche e integrazioni), le fasi del ciclo di vita sulle quali si intende intervenire, una descrizione delle azioni e delle iniziative che si intendono attuare, la relativa tempistica di realizzazione e le responsabilità definite, le risorse stanziate. Gli obiettivi e i programmi di miglioramento devono essere sostanziali, ovvero finalizzati a ridurre l'impatto delle fasi o attività del ciclo di vita dei prodotti che maggiormente contribuiscono alla relativa impronta ambientale; nel perseguimento del miglioramento continuo si terrà conto del livello di prestazione ambientale di partenza;
- comunicare le prestazioni ambientali del prodotto risultanti dallo studio di impronta ambientale.
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