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2016
Imprese di pulizia: requisiti per l'iscrizione nelle fasce di classificazione
Nel caso di imprese soggette all'obbligo di deposito del bilancio il periodo di riferimento per il triennio, o biennio, da prendere in considerazione per l'iscrizione nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane, deve essere commisurato all'esercizio sociale, e il volume di affari maturato nel settore, da doversi considerare per l'individuazione della fascia, deve essere dedotto dai bilanci presentati dall'impresa in relazione agli esercizi sociali considerati. E' quanto chiarisce il Ministero dello Sviluppo Economico con parere n. 392763 del 14/12/2016 in relazione ad una Srl che svolge attività di pulizia e disinfezione. Il Ministero dello Sviluppo Economico, con parere protocollo n. 392763 del 14 dicembre 2016, rileva che, nel caso di imprese soggette all'obbligo di deposito del bilancio il periodo di riferimento per il triennio, o biennio, da prendere in considerazione per l'iscrizione nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane, debba essere commisurato all'esercizio sociale, e che il volume di affari maturato nel settore, da doversi considerare per l'individuazione della fascia, vada conseguentemente dedotto dai bilanci presentati dall'impresa in relazione agli esercizi sociali considerati. In particolare il quesito posto al Ministero riguarda il caso di una società a responsabilità limitata attiva al Registro Imprese dal dicembre 2012, che presenta la scia per lo svolgimento dell'attività di pulizia e disinfezione in data 29 ottobre 2014 e, in data 10 novembre 2016, presenta la domanda di inserimento nelle fasce di classificazione di cui all'articolo 3 del decreto 7 luglio 1997, n. 274. La società risulta quindi a tale data operare nel settore da un periodo inferiore al triennio, presentando la domanda di inserimento nelle fasce facendo riferimento ai due anni, calcolandoli dal 29 ottobre 2014. Due i dubbi: 1) se si possa considerare maturato il biennio minimo necessario ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del sopra menzionato decreto 274/97 visto che l'impresa ha depositato i bilanci relativi agli anni 2013, 2014 e 2015, ma ovviamente non ancora 2016, ovvero se la società debba attendere il deposito del bilancio 2016 prima di poter procedere alla presentazione della domanda; 2) nell'ipotesi in cui si ritenga già maturato il biennio, se ai fini della individuazione della fascia di classificazione debbano essere presi in considerazione solo i dati ricavabili dai bilanci depositati per gli anni 2014 e 2015, oppure se sia possibile valutare anche l'anno 2016, per quanto realizzato fino alla data odierna. Il Ministero risponde ritenendo dunque che, per ricavare il volume di affari, dovranno essere presi in esame i bilanci relativi agli anni 2014 e 2015, mentre non è necessario, essendo già maturato il biennio minimo, attendere il deposito del bilancio relativo all'esercizio 2016. Inoltre, al fine di determinare la cifra di affari utile ai fini della individuazione della fascia di classificazione dell'impresa, non sussiste l'ulteriore possibilità di ricorrere anche ai dati di fatturazione per l'anno 2016 e fino alla data della domanda, in quanto non ancora inclusi in un bilancio sociale depositato.
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